Superbonus
Superbonus curato a 360° grazie a servizi modulari adatti a ogni situazione e stato della procedura
Servizi modulabili, in funzione della situazione iniziale in cui si trova il Cliente, delle sue necessità e di quelle che dovessero emergere nel corso della procedura.
Gestione completa di tutte le verifiche e di tutti gli aspetti tecnici, ingegneristici, gestionali, burocratici e finanziari connessi con la realizzazione di interventi nell’ambito del Superbonus ai sensi della Legge 77/2020, permettendo al Cliente finale di avere un “chiavi in mano dei servizi”. Tutte le attività inerenti la realizzazione dei lavori, invece, saranno svolte da terze parti, anche sotto il coordinamento e la guida di GPI qualora fosse richiesto dal Cliente.
- Preanalisi di fattibilità
Servizio propedeutico di audit telefonico
Per i Clienti che vogliono un preliminare parere telefonico da parte di esperti della materia, finalizzato ad una preanalisi di fattibilità e alla descrizione della procedura da adottare. Al momento della richiesta del parere preliminare, verrà sottoposto al Cliente un primo preventivo per l’attività che si andrà a svolgere e che chiaramente dovrà essere accettato dallo stesso.
Servizio propedeutico di audit telefonico
- Confronto sul caso in questione entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta
- Breve analisi dello stato dell’arte
- Individuazione del percorso tecnico idoneo
- Definizione di un primo preventivo per la prima parte delle attività
- Supporto al Superbonus
Pacchetto 1 – Servizio completo
Per i Clienti che vogliono essere accompagnati dall’inizio alla fine del percorso, con la realizzazione di tutte le attività di verifica, le attività ingegneristiche, gestionali, di coordinamento delle ditte, burocratiche e finanziarie, fino all’ottenimento del Superbonus.
Servizio completo senza esercizio delle opzioni
Hai bisogno di una consulenza?
Hai bisogno di più informazioni?
- Senza esercizio delle opzioni – Fase 1
Verifica di fattibilità tecnica
- Raccolta di informazioni e documenti disponibili per il Cliente
Attività preliminari di verifica oggettiva e confronto
- Verifica delle condizioni oggettive
- Emissione “Prefattibilità oggettiva”
- Verifica della documentazione disponibile
- Confronto telefonico con Cliente
- Emissione “Prefattibilità preliminare”
- Definizione della data per il sopralluogo
Visto di conformità edilizia e urbanistica
- Individuazione e predisposizione del “precedente edilizio” (concessione, sanatoria, SCIA, CILA, DIA, ecc.)
- Verifica della congruità tra l’immobile e i dati catastali
- Comprende il sopralluogo
- Predisposizione e presentazione documentazione necessaria a sanare le incongruità urbanistiche
Redazione planimetrie, prospetti e sezioni immobile, in formato digitale
- Rilievo quotato, orientamento e posizionamento di generatori di calore, terminali di emissione (canalizzazioni, pavimento radiante, termosifoni, ecc.) ed infissi
Realizzazione dell’APE ante operam
- Raccolta dati, documenti, misure, realizzazione fotografie
- Comprende il sopralluogo
Definizione interventi e dei massimali di spesa
- Energetici: simulazione edificio/impianto (APE post operam), con sviluppo da uno a tre scenari di intervento, tutti sufficienti a garantire l’accesso al Superbonus. Comprende l’ottimizzazione tecnico-economico-finanziaria del progetto in merito: ai costi di investimento, ai risparmi in bolletta, ai flussi di cassa pre e post intervento, alla valorizzazione patrimoniale degli immobili
- (se richiesto) Strutturali
- Emissione “Relazione Preliminare di fattibilità” (in aderenza alle esigenze del Committente)
- Confronto con il Cliente, scelta delle soluzioni e definizione e quantificazione della Fase 2
- Senza esercizio delle opzioni – Fase 2
Progettazione, coordinamento ditte, individuazione soluzioni finanziarie, richiesta Superbonus
Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica
- Relazione Tecnica (ex Legge 10), schemi di impianto, planimetrie in formato digitale (rilievo quotato, orientamento e posizionamento impianti), stratigrafie, computo metrico estimativo (su prezzari predisposti dalle Regioni o DEI), cronoprogramma di massima
- (se richiesto) Progettazione strutturale
Attività inerenti gli aspetti finanziari
- Supporto inerente la conformità degli atti contabili
Redazione progetto definitivo/esecutivo
Realizzazione delle attività tecnico/burocratiche autorizzative
- Apertura pratica edilizia (CILA, SCIA, ecc.)
- Pratica GSE/TERNA (eventuale)
- Pratica INAIL (eventuale)
- Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere
- Realizzazione APE post operam
Redazione Asseverazione ENEA ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119, c. 13, lett. a
Redazione Asseverazione ENEA ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119, c. 13, lett. b (se richiesto)
Gestione e invio pratiche ENEA
- Emissione “Verifica di congruità finale”
Relazione preliminare
Pacchetto 2 – Solo attività iniziali
Per i Clienti che preferiscono procedere per gradi e hanno bisogno di una verifica iniziale delle condizioni oggettive, di realizzare l’APE ante operam e gli scenari di intervento, fino ad arrivare alla fattibilità preliminare. Si definisce il preventivo per la eventuale seconda parte delle attività.
Supporto integrato finalizzato alla verifica preliminare di fattibilità e all’esecuzione delle attività tecniche e burocratiche connesse, al fine di definire i migliori interventi di riqualificazione energetica e anche di riduzione del rischio sismico conformemente alla normativa inerente il Superbonus di cui alla Legge 77/2020
Hai bisogno di una consulenza?
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- Attività iniziale
Verifica di fattibilità tecnica
- Raccolta di informazioni e documenti disponibili per il Cliente
Attività preliminari di verifica oggettiva e confronto
- Verifica delle condizioni oggettive
- Emissione “Prefattibilità oggettiva”
- Verifica della documentazione disponibile
- Confronto telefonico con Cliente
- Emissione “Prefattibilità preliminare”
- Definizione della data per il sopralluogo
Visto di conformità edilizia e urbanistica
- Individuazione e predisposizione del “precedente edilizio” (concessione, sanatoria, SCIA, CILA, DIA, ecc.)
- Verifica della congruità tra l’immobile e i dati catastali
- Comprende il sopralluogo
- Predisposizione e presentazione documentazione necessaria a sanare le incongruità urbanistiche
Redazione planimetrie, prospetti e sezioni immobile, in formato digitale
- Rilievo quotato, orientamento e posizionamento di generatori di calore, terminali di emissione (canalizzazioni, pavimento radiante, termosifoni, ecc.) ed infissi
Realizzazione dell’APE ante operam
- Raccolta dati, documenti, misure, realizzazione fotografie
- Comprende il sopralluogo
Definizione interventi e dei massimali di spesa
- Energetici: simulazione edificio/impianto (APE post operam), con sviluppo da uno a tre scenari di intervento, tutti sufficienti a garantire l’accesso al Superbonus. Comprende l’ottimizzazione tecnico-economico-finanziaria del progetto in merito: ai costi di investimento, ai risparmi in bolletta, ai flussi di cassa pre e post intervento, alla valorizzazione patrimoniale degli immobili
- (se richiesto) Strutturali
- Emissione “Relazione Preliminare di fattibilità” (in aderenza alle esigenze del Committente)
- Verifica e supporto
Pacchetto 3 – Attività di verifica e supporto pre interventi
Per i Clienti che disponendo già della documentazione tecnica, chiedono un ausilio tecnico che dalle fasi iniziali li conduca fino all’ottenimento del Superbonus, con l’espletamento di tutte le attività di verifica e attività gestionali e burocratiche. È prevista la possibilità di acquistare servizi tecnici ulteriori per sanare non conformità o mancanze
Attività di verifica e supporto pre interventi
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- Senza l’esercizio delle opzioni – Fase 1
Prima della realizzazione degli interventi
- Raccolta di informazioni e documenti disponibili per il Cliente
- APE ante operam
- Visura e planimetria catastale
- Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
- Simulazione dell’APE post operam
- Titolo di possesso dell’immobile
- Documentazione reddituale
- Dichiarazioni sostitutive d’atto notorio
- Attività di verifica oggettiva
- Attività di verifica documentale
- Conformità della categoria catastale
- Conformità del codice fiscale dei beneficiari
- Regolarità e conformità edilizia e urbanistica
- Conformità dell’APE ante operam
- Conformità della simulazione dell’APE post operam, con doppio salto di classe energetica
- Congruità del costo dell’intervento
- Emissione “Verifica di ammissibilità, regolarità e congruità
Attività inerenti gli aspetti finanziari
- Supporto inerente la conformità degli atti contabili
Senza l’esercizio delle opzioni – Fase 2
Dopo la realizzazione degli interventi
Raccolta di informazioni e documenti presso il Cliente
- APE post operam
- Asseverazione ENEA ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119
- Sintesi delle spese ammissibili per categoria interventi sostenute dal Cliente
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119
Attività di verifica documentale
- Conformità dell’APE post operam, con doppio salto di classe energetica
- Conformità dell’Asseverazione ENEA e di congruità delle spese effettuate
- Conformità dell’intero fascicolo documentale ai sensi della normativa
Gestione e invio pratiche ENEA
Emissione “Verifica di congruità finale”
- Verifica e supporto
Pacchetto 4 – Attività di verifica e supporto post interventi
Per i Clienti che avendo già eseguito gli interventi o prossimi alla conclusione e disponendo già della documentazione tecnica, chiedono un ausilio tecnico per la verifica della stessa e un supporto per l’ottenimento del Superbonus. È prevista la possibilità di acquistare servizi tecnici ulteriori (ove possibile) per sanare non conformità o mancanze.
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- Senza l’esercizio delle opzioni
Dopo la realizzazione degli interventi
- Raccolta di informazioni e documenti presso il Cliente
- APE ante operam
- Visura e planimetria catastale
- APE post operam
- Asseverazione ENEA ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119
- Sintesi delle spese ammissibili per categoria interventi sostenute dal Cliente
- Dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119
- Titolo di possesso dell’immobile
- Documentazione reddituale
- Dichiarazioni sostitutive d’atto notorio
- Attività di verifica oggettiva
- Attività di verifica documentale
- Conformità della categoria catastale
- Conformità del codice fiscale dei beneficiari
- Conformità dell’APE ante operam
- Conformità dell’APE post operam, con doppio salto di classe energetica
- Conformità dell’Asseverazione ENEA e di congruità delle spese effettuate
- Conformità dell’intero fascicolo documentale ai sensi della normativa
- Regolarità e conformità edilizia e urbanistica
- Gestione e invio pratiche ENEA
- Emissione “Verifica di ammissibilità, regolarità e congruità finale”
Servizi singoli
Acquistabili separatamente
Per i Clienti che non avendo bisogno di un supporto tecnico integrato o finalizzato a una verifica documentale, necessitano solo di singoli servizi specifici e/o un supporto da ritagliare a misura
APE ante operam
Presa in carico, con ricezione e visione di dati, documenti e informazioni preliminari
- Contatto con Cliente per approfondimenti, richiedere ulteriore documentazione e fissare il sopralluogo
Realizzazione del sopralluogo, con completamento della raccolta dati, documenti, misure, realizzazione fotografie
APE – Documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’APE ante operam viene redatto sulla base delle condizioni e delle caratteristiche attuali dell’edificio.
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Visto di conformità edilizia e urbanistica
- Individuazione e predisposizione del “precedente edilizio” (concessione, sanatoria, SCIA, CILA, DIA, ecc.)
- Verifica della congruità tra l’immobile e i dati catastali
- Comprende il sopralluogo
Ogni immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato da un procedimento dell’amministrazione comunale chiamato titolo abilitativo. La normativa di riferimento è il TUE (Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01).
I titoli abilitativi con cui può essere autorizzato un edificio sono variati negli anni:
- Licenza Edilizia: dal 1942 con la Legge 1150
- Concessione Edilizia Onerosa: dal 1977 con la Legge 10
- Permesso di Costruire: dal 2003 con il TUE DPR 380/01
La corrispondenza tra l’insieme dei titoli edilizi abilitativi rilasciati in tutta la storia costruttiva dell’edificio/immobile e lo stato di fatto dimostra la regolarità urbanistica (detta anche regolarità edilizia).
La conformità edilizia e urbanistica si verifica mediante sopralluogo ed è necessario confrontare lo stato di fatto con lo stato legittimato e, quindi, quanto riportato nel progetto assentito e depositato presso l’archivio comunale.
La regolarità edilizia e urbanistica è differente da quella catastale che è la corrispondenza tra lo stato di fatto e i dati catastali. Il catasto (Agenzia del Territorio) è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale. Non è “probatorio” e non dimostra alcunché rispetto alla regolarità edilizia dell’immobile. Paradossalmente, possono esistere immobili abusivi ma accatastati.
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Incongruità urbanistiche
Predisposizione e presentazione documentazione necessaria a sanare le incongruità urbanistiche.
Esistono diversi tipi di difformità che non permettono il rilascio della conformità:
- Edificio abusivo: quando non esiste alcun titolo abilitativo (l’immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo). In questo caso, un nuovo condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria possono sanare la situazione.
Piccole modifiche interne: in questo caso, è possibile sanare la situazione con una CIL per lavori già eseguiti (se i lavori sono stati effettuati dopo il 26 maggio 2010) o con una DIA in Sanatoria.
Esempio: spostamento di alcune stanze, demolizione di tramezzi, unione del soggiorno e della cucina.- Modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una DIA o Permesso di Costruire in Sanatoria.
Esempio: chiusura del balcone con una veranda, apertura di una finestra o porta, cambio di destinazione d’uso, fusione o frazionamento di unità immobiliari.
Nella pratica le difformità sono innumerevoli e ogni fattispecie merita una valutazione e una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione prima di un acquisto.
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Planimetrie, prospetti e sezioni immobile
Redazione planimetrie, prospetti e sezioni immobile, in formato digitale
comprensive di Rilievo quotato, orientamento e posizionamento di generatori di calore, terminali di emissione (canalizzazioni, pavimento radiante, termosifoni, ecc.) ed infissi.
Le tavole grafiche dell’edificio sono necessarie allo svolgimento di tutte le attività tecniche previste: dall’APE ai vari livelli di progettazione. Pertanto, in caso di mancanza di planimetrie, prospetti e sezioni, è necessario procedere al rilievo di dettaglio dell’edificio e alla restituzione in formato digitale di quanto rilevato. Nel caso di presenza in formato cartaceo di planimetrie, prospetti e sezioni, è comunque opportuno effettuare un sopralluogo/rilievo e la successiva restituzione in formato digitale.
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Progetto di fattibilità tecnico-economica
Comprende Relazione Tecnica (ex Legge 10), gli schemi di impianto, le planimetrie, le stratigrafie, il computo metrico estimativo (su prezzari predisposti dalle Regioni o DEI), il cronoprogramma di massima.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (DOCFAP) è finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento da realizzare, attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative.
Il DOCFAP può essere redatto in una o in due fasi successive. Nel caso in cui siano previste le due fasi, nella prima il progettista redigerà il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il DOCFAP, che sarà sviluppato con un livello di approfondimento differenziato a seconda del tipo e della dimensione dell’opera.
Nel DOCFAP saranno individuate le possibili soluzioni progettuali alternative; nella seconda fase saranno sviluppati i contenuti del documento, scegliendo solo una delle alternative progettuali.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà accompagnato da:
Una relazione generale, da cui si evincano le motivazioni delle scelte operate dal progettista
Una relazione tecnica, con indagine e studi specifici, come i livelli prestazionali dell’intervento, la presenza di eventuali interferenze e il contesto urbanistico.
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Relazione Tecnica (ex Legge 10)
Elaborato richiesto in caso di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici e sostituzione impianti di climatizzazione
La Relazione Energetica ex Legge 10 è un documento previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., ed è comunemente conosciuta con il nome di “ex Legge 10”, in quanto già la Legge 10/1991 la prevedeva.
Al suo interno, vi sono definiti i fattori tipologici e i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti, e le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di costruzione (isolamenti, ponti termici, rendimenti impianti, ecc.). Il documento fornisce, quindi, informazioni relative alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili.
La relazione energetica non è sempre uguale ma prevede contenuti differenti a seconda del tipo di intervento cui è oggetto l’edificio in esame.
In particolare, la relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono nuova costruzione (intesa anche come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti), o ristrutturazioni importanti di primo livello.
In questi casi, le verifiche interessano tutti i componenti dell’involucro edilizio e degli impianti in esso contenuti e il progettista è tenuto a verificare che vengano rispettati tutti i “requisiti minimi” previsti dal D.M 26.06.2015.
Anche nel caso di interventi parziali sull’edificio è necessario redigere una relazione tecnica “ex legge 10”, che però in questi casi andrà ad interessare solo le porzioni del fabbricato oggetto dell’intervento.
Stiamo parlando di interventi su porzioni di involucro (ristrutturazioni importanti di secondo livello) o su singoli elementi dell’edificio (interventi di riqualificazione energetica) che possono interessare l’involucro opaco o l’impianto termico.
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Schemi di impianto e planimetrie
Redazione di schemi di impianto e planimetrie, in formato digitale.
Gli schemi di impianto e le planimetrie riportanti il layout impiantistico sono tavole grafiche parte integrante di tutti i livelli della progettazione degli interventi e riportano, in maniera più o meno dettagliata, le caratteristiche tecniche delle componenti dell’impianto e lo schema di funzionamento.
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Progetto definitivo / esecutivo
Redazione di progetto definitivo/esecutivo.Progetto definitivo
Il progetto definitivo è predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica; individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni richieste.
In questo livello verranno sviluppati gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si avranno significative differenze tecniche e di costo.
Nel progetto definitivo dovrà essere indicato lo stato dell’opera; se necessario, bisognerà indicare il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, per gli interventi complessi il progetto comprenderà anche il piano di manutenzione.
In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, il progetto definitivo dovrà essere corredato dai seguenti elaborati:
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
- Piano di manutenzione
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo viene redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo.
Il progetto esecutivo, in pratica, costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare; restano esclusi da questa fase solo i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.
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Varie attività tecnico & burocratiche
- Pratica VVFF
- Pratica INAIL (eventuale)
- Pratica VVFF
- Pratica INAIL (eventuale)
CILA
CILA
SCIA
SCIA
Permesso costruire
Permesso costruire
Altro
Altro
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Direzione Lavori e Sicurezza Cantiere
Nel corso dell’esecuzione dell’opera, il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.
Il compito principale del direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. In particolare, il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo tecnico, contabile e amministrativo. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori, inoltre, ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Il direttore dei lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d).
In particolare, durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha i seguenti compiti:
- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni presenti nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; inoltre, verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza
- Organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in merito a obblighi e misure di tutela (art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008) e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
Sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
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APE post operam
Realizzazione dell’APE ove non già effettuato, comprende anche il sopralluogo.APE – Documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
L’APE post operam viene redatto sulla base delle condizioni e delle caratteristiche dei lavori realizzati sull’edificio.
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Asseverazione ENEA
Asseverazione ENEA ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119, c. 13 , comprende l’invio telematico su portale ENEA.
Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste da specifico decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo previsti dal decreto ed è prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13 della Legge 77/2020. Le asseverazioni, nei casi indicati all’Allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, possono essere sostituite da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.
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Gestione e invio pratiche ENEA
Scheda descrittiva intervento
Email di ricevuta ENEA (CPID)
Al fine di accedere alle detrazioni, si rende obbligatorio trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
- L’allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell’Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall’APE, sottoscritto da un tecnico abilitato
- La scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all’allegato D, ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo l
Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 della Legge 77/2020, l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi ivi previsti
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Visto di conformità
Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119, c. 11
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 della Legge 77/2020. Per esercitare tale opzione, si rende obbligatorio ottenere il “Visto di Conformità” rilasciato da un professionista incaricato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, CAF, ecc.).
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Comunicazione telematica
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate ai sensi della Legge 77/2020, Art. 119, c. 12I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Le cessioni dei crediti sono comunicate dai beneficiari (per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari) oppure dagli amministratori di condominio (per gli interventi effettuati sulle parti comuni). Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. La piattaforma è utilizzata, altresì, dai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per confermare l’opzione per lo sconto comunicata dai soggetti aventi diritto alle relative detrazioni. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
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Supervisione e consulenza
Supervisione tecnico/burocratica e consulenza alle ditte esecutrici/fornitrici (tramite consulenze telefoniche su ticket di prenotazione)È il supporto tecnico e burocratico che garantisce a tutta la filiera una procedura di facile gestione e un Partner sempre disponibile a risolvere le eventuali non conformità.